Trasferimento all'interno del territorio nazionale
Il trasferimento temporaneo di un bene culturale mobile all'interno dell'Italia richiede, ai sensi dell'articolo 21 del Codice dei beni culturali, l'autorizzazione della Soprintendente o del Soprintendente. Fa eccezione il caso di cambio di residenza del proprietario, per il quale non serve autorizzazione ma resta l'obbligo di comunicazione. Entro 30 giorni dalla comunicazione, l'autorità può disporre misure per evitare danni durante il trasporto.
Esportazione verso Stati membri UE
L'esportazione temporanea verso un altro Stato membro dell'UE deve essere comunicata alla Soprintendente o al Soprintendente (articoli 65-74 del Codice dei beni culturali). Per ottenere l'autorizzazione e l'attestato di libera circolazione, valido fino a diciotto mesi, è necessario dimostrare che sicurezza e integrità dell'oggetto sono garantite. L'autorizzazione viene concessa ad esempio per mostre di rilevante interesse culturale o per analisi e restauri realizzabili solo all'estero. Prima dell'esportazione è generalmente richiesta un'assicurazione, e per gli oggetti di proprietà privata anche una cauzione. Per finalità scientifiche o di restauro, assicurazione e cauzione non sono necessarie.
Domanda di esportazione temporanea
Esportazione definitiva ed esportazione verso Paesi extra UE
Non è competente la Soprintendenza altoatesina, bensì la Soprintendenza di Verona.
Tel. +39 045 8050198, sabap-vr.export@beniculturali.it
Importazione in Alto Adige
L'importazione temporanea di un bene culturale può essere confermata dalla Soprintendente o dal Soprintendente. L'attestato ha validità di cinque anni ed è rinnovabile.